Nel caso di mancata adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato, gli azionisti dell’Emittente si troverebbero di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti:
A) Partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente
Nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ed eventualmente dell'acquisto di Azioni nel Periodo di Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse complessivamente a detenere - per effetto sia delle adesioni all'Offerta sia di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, ai sensi della normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini o prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili - una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.
Conseguentemente, al verificarsi della suddetta circostanza, l'Offerente procederà, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, all'acquisto delle restanti Azioni da ciascun azionista che ne faccia richiesta, secondo quanta previsto dal suddetto articolo 108, comma 2, del TUF (l'”Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF").
Si precisa che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana disporrà la revoca dalla quotazione delle Azioni a decorrere dal primo giorno di mercato aperto successivo alla data di pagamento del corrispettivo che sarà versato dall'Offerente per adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, fatto salvo quanto previsto nel successivo secondo scenario. Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione all'Offerta le loro Azioni e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistarle, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficolta di liquidare in futuro il proprio investimento.
B) Partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente
Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta, ed eventualmente dell'acquisto di Azioni nel Periodo di Riapertura dei Termini, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venisse complessivamente a detenere - per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, durante il Periodo di Adesione, ovvero durante l’eventuale Periodo di Riapertura dei Termini, ai sensi della normativa applicabile, nonché per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF, ovvero per effetto di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF - una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell'articolo 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”).
L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, nei confronti degli azionisti dell'Emittente che abbiano fatto richiesta all'Offerente di acquistare le loro Azioni (“Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF"), dando pertanto corso ad un'unica procedura, i cui termini e modalità saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti (la “Procedura Congiunta”).
L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del comunicato sui risultati dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. Qualora nel comunicato sui risultati dell'Offerta si dia atto del verificarsi dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, in tale contesto saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di Azioni sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting.
Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.
C) Fusione dopo il Delisting
Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, si verificassero i presupposti per conseguire il Delisting, l'Offerente valuterà, a propria discrezione, la possibilità di proporre ai competenti organi sociali dell'Emittente un'operazione di fusione tra l'Emittente stesso e l'Offerente (la “Fusione Post Delisting”).
In tale scenario, agli azionisti dell'Emittente che (i) non abbiano dismesso le Azioni delle quali sono titolari in caso di raggiungimento da parte dell’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione compresa tra il 90% + 1 Azione e il 95% del capitale sociale dell’Emittente rappresentato dalle Azioni, e (ii) non abbiano concorso alla assunzione della deliberazione di approvazione della Fusione Post Delisting, spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di una delle fattispecie di cui all'art. 2437 del Codice Civile, fatta eccezione per i casi di cui all’art. 2437, comma 2, del Codice Civile, come previsto dall’art. 8 dello statuto sociale dell’Emittente. In tale ipotesi, il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni. Al riguardo, si segnala che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, determinato in base ai citati criteri, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo.
D) Fusione in assenza di Delisting
Nel caso in cui i presupposti per il Delisting non si verifichino ad esito dell'Offerta (e dell'eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o dell'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini), l'Offerente si riserva la facoltà di conseguire il Delisting mediante la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’Offerente (la “Fusione”).
In tal caso, si rappresenta sin d'ora che:
- gli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla assunzione della deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto essi - per effetto del concambio - riceverebbero azioni della società incorporante non quotate su un mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento;
- il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle Azioni nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberate la Fusione; e
- il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso, come sopra determinato, potrebbe differire, anche in misura significativa, dal Corrispettivo.
E) Perdita del requisito STAR
Qualora all'esito dell'Offerta (o, se del caso, all'esito degli acquisti di Azioni effettuati nel corso dell'eventuale Periodo di Riapertura dei Termini nonché di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, durante il Periodo di Adesione, ovvero durante l’eventuale Periodo di Riapertura dei Termini, ai sensi della normativa applicabile, dall’Offerente o dalle Persone che Agiscono di Concerto), il flottante residuo dell'Emittente fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente su Euronext STAR, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente a Euronext Milan, secondo quanta previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle istruzioni al Regolamento di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le Azioni potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla data odierna e l'Emittente, non essendovi più tenuto, potrebbe decidere di non rispettare in via volontaria i requisiti previsti per le società quotate su Euronext STAR.